l’Agenzia delle Entrate (Direzione Centrale Normativa) ha pubblicato ieri la Risoluzione n. 46/E/2019 (v. allegato). nella quale, rispondendo ad un quesito, si conferma l’interpretazione data da CNA e cioè che pur essendovi un obbligo introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 di inviare ad ENEA i dati relativi agli interventi di risparmio energetico effettuati, il mancato invio non comporta alcuna sanzione, né tantomeno la perdita del diritto alla detrazione da parte del contribuente.
L’Agenzia, nella sua risoluzione, fa riferimento ad un pronunciamento del Ministero dello Sviluppo Economico secondo il quale la trasmissione ad ENEA della comunicazione, seppur obbligatoria, “non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla detrazione, atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento”. In pratica. non essendoci alcuna previsione normativa specifica in merito, il mancato invio della comunicazione è confermato che non comporta la perdita al diritto di usufruire della detrazione.