Per i soggetti titolari di partita iva, la definizione agevolata delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018, si perfeziona con il pagamento delle imposte, degli interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive, entro 30 giorni dalla proposta di definizione.
E’ quanto emerge dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 18 ottobre 2021, n. 275852 che individua le modalità di perfezionamento ed efficacia della misura agevolativa, prevista dall’articolo 5 del decreto Sostegni, a favore degli operatori economici con partita iva attiva al 23 marzo 2021 che, a seguito della pandemia, hanno subito nel 2020 un calo del volume d’affari maggiore del 30% rispetto all’anno d’imposta precedente.
Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione iva, si considera, in luogo del volume d’affari, l’ammontare dei ricavi e compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni d’imposta 2019 e 2020.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni, individua i soggetti per i quali si è verificata la riduzione del volume d’affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni di irregolarità, la proposta di definizione con l’indicazione dell’importo ridotto da versare.
Il contribuente che intende accettare la proposta di definizione inviata dall’Agenzia, perfeziona la procedura pagando le imposte, gli interessi ed i contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive, secondo le modalità ed entro i termini oprevisti per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, ossia versando le somme dovute:
- in caso di pagamento in una unica soluzione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- in caso di pagamento rateale, l’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il provvedimento precisa, inoltre, che l’efficacia della definizione è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 (Aiuti di importo limitato) e 3.12 (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato”.
Per attestare il rispetto dei predetti limiti e condizioni, i contribuenti che intendono accettare la proposta di definizione sono tenuti a presentare l’autodichiarazione entro il 31 dicembre 2021. Nel caso in cui la proposta di definizione agevolata non sia ricevuta dal contribuente in tempo utile per rispettare il predetto termine del 31 dicembre 2021, l’autodichiarazione può essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento delle somme dovute o della prima rata.