L'Accordo prevede misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti alle PMI.
Il nuovo Accordo, che è applicabile ai finanziamenti in essere alla data di firma dello stesso, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019. Nel frattempo, le banche continueranno a realizzare le operazioni di sospensione e allungamento dei finanziamenti, secondo le regole dell’Accordo per il Credito 2015 al fine di garantire le misure di sostegno alle imprese senza soluzione di continuità.
La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta per un anno e il tasso di interesse può essere aumentato, rispetto a quello previsto nel contratto originario, in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi sostenuti dalla banca ai fini della realizzazione dell’operazione. In ogni caso, il nuovo tasso di interesse del finanziamento non può essere superiore a quello originario di 60 basis point.
La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie e alle operazioni di leasing. In questo secondo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.
Per le operazioni di allungamento, è invece previsto che l’estensione della durata del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento. Nell’Accordo è specificato che tale operazione deve determinare una riduzione della rata di ammortamento del finanziamento in misura apprezzabile rispetto a quella originaria.
Le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell’Accordo.
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