DECRETO LIQUIDITA’ (D.L. 8 aprile 2020, n. 23) - Art. 13
Sintesi Fondo di Garanzia al 100% per FINANZIAMENTI FINO A € 25.000 PER LE PMI
Previa autorizzazione CE (già intervenuta), sono ammessi alla garanzia del Fondo nuovi finanziamenti (effettivamente aggiuntivi) con copertura al 100% a favore di PMI e persone fisiche esercenti attività d’impresa o professioni la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (come da autocertificazione).
Nuovi Finanziamenti fino a € 25.000 con garanzia del 100% Fondo Centrale:
- nel limite del 25% dei ricavi del soggetto richiedente, risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale (per i soggetti costituiti dopo il 1 gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione);
- durata fino a 72 mesi e preammortamento di 24 mesi (quindi rimborso del capitale dopo 2 anni);
- aggiuntivi rispetto alla situazione debitoria dell’impresa nei confronti della banca prima dell’entrata in vigore del decreto;
- accompagnati da autocertificazione attestante i danni causati dall’emergenza COVID-19.
In favore di questi soggetti la garanzia del Fondo è gratuita e il tasso di interesse della banca dev’essere volto alla sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione.
La garanzia è concessa senza valutazione del Fondo e la banca può procedere all’erogazione, una volta effettuata una verifica formale dei requisiti, senza attendere la risposta del Fondo.
Inoltre, ci sono delle misure specifiche per finanziamenti di ammontare più elevato, per la rinegoziazione dei finanziamenti e/o delle linee già in essere con la banca, per forme di microcredito per le nuove imprese sempre con la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia oppure opportunità dal Fondo Regionale di garanzia costituito presso Filse.
Per maggiori informazioni, analisi di fattibilità, predisposizione e caricamento delle domande, contatta l’Ufficio Credito CNA della tua provincia.