DPCM: a domanda #CNArisponde

cna rispondeDecreto #IoRestoaCasa, CNA risponde alle domande più frequenti sulle misure adottate dal Governo.

ZONE INTERESSATE DAL PROVVEDIMENTO 
Ci sono differenze all’interno del territorio nazionale?
No, per effetto del dpcm del 9 marzo le regole sono uguali su tutto il territorio nazionale e sono efficaci dalla data del 10 marzo e sino al 3 aprile. Non sono più previste zone rosse.
 
 
 
SPOSTAMENTI
 
Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?
Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.
 
È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.
 
Se abito in un comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?
Sì, è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative.
 
Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?
In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.
 
Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n.  1 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
 
Come si devono comportare i transfrontalieri?
I transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo (vedi faq precedente).
 
Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
Sì, chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
 
È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi alimentari saranno sempre disponibili?
Sì, si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili.
 
Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Si, ma solo in caso di stretta necessità (acquisto di beni necessari, come ad esempio le lampadine che si sono fulminate in casa).
 
 
 
COMMERCIO
 
Per quanto concerne il commercio, chi prosegue la propria attività?
Le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sono autorizzate a proseguire la propria attività, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato che nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, a condizione che sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
 
Quali attività sono specificamente ricomprese in quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità?
L’ultimo DPCM, nel raccomandare la distanza di sicurezza interpersonale pari ad un metro, menziona in maniera espressa:
 
ipermercati;
supermercati;
discount di alimentari
minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
commercio al dettaglio di prodotti surgelati,
commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco 47.2),
commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco 47.4);
commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione;
commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
farmacie;
commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;
commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
 commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
 commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
 commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
 commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
E tutte le altre attività commerciali al dettaglio, diverse da quelle sopra indicate, come debbono comportarsi?
Le attività commerciali al dettaglio, diverse da quelle indicate alla risposta precedente, sono sospese fino al 25 marzo 2020.
 
I mercati, invece, devono restare chiusi?
Sì, è disposta la chiusura dei mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta. Fanno eccezione soltanto le attività dirette alla vendita di soli beni alimentari.
 
 
 
TRASPORTI
 
Sono previste limitazioni per il transito delle merci?
No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.
 
I corrieri merci possono circolare?
Sì, possono circolare.
 
Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?
No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci.
 
Esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea?
No. Non esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea. Il servizio taxi e di ncc non ha alcuna limitazione in quanto l’attività svolta è considerata esigenza lavorativa.
 
La programmazione dei servizi automobilistici interregionali potrà subire delle modifiche?
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Ministero della Salute possono disporre la riduzione o la soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo.
 
 
UFFICI E DIPENDENTI PUBBLICI
 
Gli uffici pubblici rimangono aperti?
Sì, su tutto il territorio nazionale. L’attività amministrativa è svolta regolarmente. In ogni caso quasi tutti i servizi sono fruibili on line. È prevista comunque la sospensione delle attività didattiche e formative in presenza di scuole, nidi, musei, biblioteche.
 
 
SERVIZI DI RISTORAZIONE
 
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione?
Sì, i servizi di ristorazione svolti ad esempio da bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie debbono sospendere tali attività fino al 25 marzo 2020, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, in grado di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
 
Si potranno tuttavia effettuare consegne a domicilio di cibi e bevande?
Sì, nonostante la chiusura al pubblico, l’attività può esercitare il servizio di ristorazione attraverso la consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
 
Sussistono eccezioni alle predette sospensioni e limitazioni?
Sì: restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali, garantendo, in ogni caso, la distanza interpersonale di un metro.
 
 
 
SERVIZI ALLA PERSONA
 
Centri estetici, parrucchieri e barbieri possono continuare a svolgere la propria attività?
No, nemmeno su prenotazione. Le attività inerenti i servizi alla persona, fra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti, sono sospese fino al 25 marzo 2020. È quindi il caso di ricordare ai consumatori i pericoli in cui si può incorrere nel rivolgersi ad operatori irregolari ovvero a centri non autorizzati, i quali sfuggono ad una qualsiasi forma di vigilanza e controllo.
 
Sussistono eccezioni alle predette sospensioni e limitazioni?
Non si applica la chiusura obbligatoria per le seguenti attività: lavanderia e pulitura di articoli e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie e tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse.
 
 
TURISMO
 
Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?
Sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che già si trovano in vacanza debbono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio.
 
Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno recarvisi per prendere l’aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo.
 
Come trova applicazione la limitazione relativa alle attività di somministrazione e bar, alle strutture turistico ricettive?
Le strutture ricettive possono svolgere attività di somministrazione e bar anche nella fascia oraria dalle ore 18 alle ore 6, esclusivamente in favore dei propri clienti e nel rispetto di tutte le precauzioni di sicurezza di cui al dpcm dell’8 marzo.
 
Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto ad un cliente? Deve verificare le ragioni del suo viaggio?
Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche.
 
 
 
AGRICOLTURA
 
Sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi, alimenti per animali e di prodotti agroalimentari e della pesca?
No, non sono previste limitazioni.
 
Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche stagionale, sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?
No, non sono previste limitazioni. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, restano comunque garantite le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
 
 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PROFESSIONALI
 
Quali raccomandazioni debbono seguire le attività produttive e le attività professionali?
Vengono disposte alcune raccomandazioni, quali:
 
 il massimo ricorso al lavoro agile, compatibilmente al tipo di attività svolto;
l’incentivazione di ferie e congedi retribuiti, nonché di altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
la sospensione delle attività nei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
 l’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio;
 la sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
 per le sole attività produttive, la massima limitazione degli spostamenti all’interno dei siti e il contingentamento di accesso agli spazi comuni.
Queste indicazioni riguardano le disposizioni varate dal Governo e saranno aggiornate in base all’evoluzione della normativa. A livello territoriale, regioni e comuni possono deliberare misure più restrittive.