PUBBLICATO IL COLLEGATO AMBIENTALE

Si informa che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 18/01/2016 la Legge 28 dicembre 2015 n.221 cosiddetta "Collegato Ambientale".
Questa norma contiene diverse disposizioni, sia programmatiche sia immediatamente applicabili, con l'obiettivo di semplificare diverse disposizioni ambientali e di incentivare la "green economy".

 

Le principali disposizioni riguardano:

- incentivi alla mobilità sostenibile;
- semplificazioni nell'utilizzo di prodotti;
- vincoli e semplificazioni ambientali negli appalti pubblici;
- incremento del riutilizzo e del recupero di beni e materiali;
- incentivi all'uso di fonti energetiche rinnovabili;
- semplificazioni nell'utilizzo dei registri di carico e scarico e dei formulari d'identificazione dei rifiuti;
- incentivi al compostaggio della frazione organica dei rifiuti; - bonifica siti.

Queste disposizioni entrano in vigore il 2 febbraio 2016 e dunque seguiranno informative specifiche.

ABOLITO IL COMMERCIO AMBULANTE DI RIFIUTI METALLICI

Uno degli argomenti di maggior rilievo disciplinati dalla suddetta norma per il settore del trattamento dei rifiuti è sicuramente quello dello inerente il commercio ambulante di rottami ferrosi.

All’art. 30 - Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi viene indicato che:

"1. All'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:   «1-bis. Il produttore iniziale o altro  detentore  dei  rifiuti  di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al  loro  trattamento  deve   consegnarli   unicamente   ad   imprese autorizzate alle attivita' di trasporto e raccolta di  rifiuti  o  di bonifica dei siti o alle attivita' di commercio o di  intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico  o privato  addetto  alla   raccolta   dei   rifiuti,   in   conformita' all'articolo 212, comma 5,  ovvero  al  recupero  o  smaltimento  dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della  parte  quarta del presente decreto. Alla raccolta e al  trasporto  dei  rifiuti  di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la  disciplina di cui all'articolo 266, comma 5». "

E dunque, i produttori iniziali o detentori di rifiuti (Rottami) di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi dovranno obbligatoriamente consegnarli a soggetti Autorizzati, escludendo la possibilità che tale tipologia di rifiuti possa essere in alcun modo raccolta e trasportata da soggetti ambulanti (Art. 266, comm5 5, D.Lgs. 152/2006).