DECRETO LIQUIDITA’ (D.L. 8 aprile 2020, n. 23) - Art. 13
Sintesi Fondo di Garanzia al 100% per FINANZIAMENTI FINO A € 25.000 PER LE PMI
Previa autorizzazione CE (già intervenuta), sono ammessi alla garanzia del Fondo nuovi finanziamenti (effettivamente aggiuntivi) con copertura al 100% a favore di PMI e persone fisiche esercenti attività d’impresa o professioni la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (come da autocertificazione).
Nuovi Finanziamenti fino a € 25.000 con garanzia del 100% Fondo Centrale:
- nel limite del 25% dei ricavi del soggetto richiedente, risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale (per i soggetti costituiti dopo il 1 gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione);
- durata fino a 72 mesi e preammortamento di 24 mesi (quindi rimborso del capitale dopo 2 anni);
- aggiuntivi rispetto alla situazione debitoria dell’impresa nei confronti della banca prima dell’entrata in vigore del decreto;
- accompagnati da autocertificazione attestante i danni causati dall’emergenza COVID-19.